accesso agli atti

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marco panaro
00lunedì 11 settembre 2006 14:25
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Latina 4/8/2006 n. 595

Non v'è dubbio che una società di capitale partecipata dal Comune ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti, sia soggetto potenziale concorrente all'aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti. Ne consegue, che in quanto operatrice economica appartenente allo specifico settore merceologico, la società, pretermessa in sede di invito/partecipazione alla gara per l'affidamento del contratto di appalto di che trattasi, è titolare di un interesse giuridicamente protetto (sufficientemente differenziato e qualificato) alla proposizione del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti.
marco panaro
00giovedì 4 gennaio 2007 17:27
T.A.R. Lombardia – Sent. n.3108 del 27/12/2006


I ricorrenti, con atto notificato all’I.N.P.D.A.I. in data 21.11.1997, hanno manifestato la volontà di acquistare l’immobile sito in Milano, Via Carducci, n. 34, esercitando l’opzione di cui sono titolari ai sensi del D.lgs. n. 106/1994 e del D.l. n. 351/2001.

Attraverso l’acquisizione della documentazione richiesta, gli istanti intendono valutare l’esistenza di eventuali profili di illegittimità nella procedura di dismissione dell’immobile in questione, da far valere, se del caso, in sede giurisdizionale nell’ambito del ricorso già pendente.

Tale esigenza corrisponde ad un interesse giuridicamente rilevante, tutelato dall’art. 24 della Costituzione (diritto di difesa).

Atteso quanto sopra, risulta dimostrato l’interesse dei signori Saletti ad estrarre copia della documentazione riguardante la vendita dell’immobile indicato in epigrafe.

Il silenzio - rifiuto opposto dalla società S.C.I.P. S.r.l. alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dai ricorrenti ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990 appare nel merito ingiustificato e, quindi, illegittimo.

Né sembrano sussistere - anche in ragione della mancanza di osservazioni in senso contrario da parte della società intimata - ragioni di riservatezza opponibili agli istanti.
marco panaro
00martedì 23 gennaio 2007 16:37
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez.I 18/1/2007 n. 43

Quanto alla richiesta di accesso al progetto strutturale, va disattesa la tesi della difesa dell'Amministrazione la quale, dopo aver rilevato l'omessa notifica del ricorso alla controinteressata La Fortezza S.p.A., sottolineando che tale omissione precluderebbe a questo Giudice di pronunciarsi sul punto, ha sostenuto che l'indicato documento sarebbe sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 13, comma quinto, lett. a, del D. Lgs. 163/06, in forza del quale "... sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

Infatti, il ricorso in esame risulta ritualmente notificato alla controinteressata La Fortezza S.p.A. e la richiamata disposizione risulta inapplicabile nel caso di specie atteso che al sesto comma dell'art. 13 cit. si soggiunge che "In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso".

Il riferimento all'"accesso", senza ulteriori specificazioni, nella disposizione di cui al citato art. 13, sesto comma, comporta l'inclusione sia della visione degli atti che l'estrazione di copia, secondo la definizione contenuta nell'art. 22, comma 1, lett. a) della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 15 del 2005, laddove si legge che per "diritto di accesso" si intende, "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi".
marco panaro
00martedì 5 giugno 2007 17:04
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, SEZIONE SECONDA TER, sent. 5041/2007
Sebbene l'art. 25, V c., della L. 7 agosto 1990 n. 241 disciplini uno speciale rito accelerato attraverso il quale ottenere una decisione giudiziale volta a permettere l'accesso ai documenti amministrativi previo annullamento delle determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso o del silenzio rifiuto formatosi dopo trenta giorni sulla domanda, ritiene il Collegio ammissibile la contestuale proposizione, a mezzo di un unico atto introduttivo, di un ricorso volto all'annullamento anche di altri provvedimenti amministrativi, che comunque ostino all’esercizio del diritto di accesso.


[Modificato da marco panaro 05/06/2007 17.05]

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