Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo Pescara sez.I 30/5/2007 n. 573
I bandi di gara, se contenenti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti, come quella che si riferisce ai requisiti soggettivi di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità sia dell’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione dal concorso, che costituisce atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell’impugnazione contestuale del bando stesso e dell’esclusione, ove siano decorsi i termini per ricorrere contro il bando medesimo (da ultimo Cons. Giust. amm. Reg. Sic, 27 ottobre 2006, n. 615, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 17 gennaio 2007, n. 50, e T.A.R. Piemonte, 16 gennaio 2007, n. 10).
Inoltre, la giurisprudenza ha anche precisato che in caso di impugnazione della lex specialis di gara da parte di un’impresa appartenente al settore coinvolto dalla procedura, che già in base alle prescrizioni del bando (ritenute illegittime) verrebbe esclusa, non è richiesto che tale soggetto sia poi tenuto a presentare domanda di partecipazione alla gara al fine di potere contestare le clausole del bando per lui lesive (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 10 ottobre 2006, n. 6026, e T.A.R. Veneto, sez. I, 8 novembre 2006 n. 3739).