tariffe professionali

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marco panaro
00lunedì 15 marzo 2004 15:53
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 9 marzo 2004, n. 836

omissis

I ricorrenti assumono che il regime tariffario attualmente vigente sia quello indicato dal D.M. 4 aprile 2001 che, sebbene annullato dal TAR del Lazio nel 2002, è stato richiamato dalla legge n. 166/2002 con rinvio recettizio e non meramente formale, come precisato da un recente orientamento giurisprudenziale (cfr TAR Veneto, sez. I, 9 maggio 2003, n. 2653, non sospesa cautelarmente dal Consiglio di Stato).
In effetti, la normativa vigente in materia di tariffa professionale di ingegneri e architetti non può dirsi individuata con chiarezza.
Tuttavia, nella specie, non essendo contestato il bando di gara, occorre attenersi a quanto richiesto dalla stazione appaltante, la quale sembra essersi riferita piuttosto alle tariffe professionali fissate dalla legge n. 143/1949.
In questo senso, assume decisivo rilievo il dato temporale.
Non si deve infatti dimenticare che la procedura di gara si è svolta nel periodo intercorrente tra i mesi di ottobre e dicembre 2002, quando erano già state pubblicate le sentenze del TAR del Lazio (luglio e agosto 2002) che avevano annullato il D.M. 4 aprile 2001 recante “aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti” e l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, in data 16 ottobre e 13 novembre 2002, aveva precisato che, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 166/2002, doveva continuare ad applicarsi la legge n. 143/1949.
Il Disciplinare di gara (cfr doc. 3, pag. 12, della resistente), altresì, all’art. 7 rubricato “riferimenti normativi”, sancisce che “per quanto non esplicitamente previsto, nella presente convenzione, si farà riferimento alla tariffa professionale Ingegneri e architetti, approvata con legge 2.3.1949 n. 143 e successive integrazioni ed aggiornamenti…”.
È indubbio che la necessità di specificare l’applicabilità di quel regime tariffario nasce proprio dalla consapevolezza delle perplessità esistenti al riguardo, provvisoriamente fugate dagli autorevoli pareri dell’Autorità garante.
In relazione a quanto precede, appare legittima l’offerta del controinteressato che ha limitato il ribasso del 20% alle sole voci tariffarie indicate dalla ripetuta legge n. 143/1949 pur presentando un ribasso unico complessivo di misura più elevata, mentre si palesa infondata la censura esaminata.
marco panaro
00lunedì 12 maggio 2008 16:22
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa TRENTINO ALTO ADIGE - Bolzano Sentenza del 2 aprile 2008, n. 112

Poiché, sia la legge Bersani che il codice dei contratti pubblici prevedono l'abrogazione di qualsiasi obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, il comma 4 dell'art. 92 dello stesso codice non può far rivivere limiti inderogabili di determinazione, sul libero mercato ovvero in sede di gare di appalto, dei corrispettivi per le categorie professionali interessate.
La norma come formulata al comma 4 dell'art. 92, piuttosto, può essere interpretata in modo che le stazioni appaltanti, ove decidono di utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001, non potranno ridurre i relativi importi, da porre a base d'asta, oltre il 20%.
All'uopo è da richiamare l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 223/2006, come modificato in sede di conversione con legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispone ora: nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

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Al momento la tesi appare minoritaria.
lillo1
00martedì 13 maggio 2008 00:16
Re: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa TRENTINO ALTO ADIGE - Bolzano Sentenza del 2 aprile 2008, n. 112
marco panaro, 12/05/2008 16.22:


Poiché, sia la legge Bersani che il codice dei contratti pubblici prevedono l'abrogazione di qualsiasi obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, il comma 4 dell'art. 92 dello stesso codice non può far rivivere limiti inderogabili di determinazione, sul libero mercato ovvero in sede di gare di appalto, dei corrispettivi per le categorie professionali interessate.
La norma come formulata al comma 4 dell'art. 92, piuttosto, può essere interpretata in modo che le stazioni appaltanti, ove decidono di utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001, non potranno ridurre i relativi importi, da porre a base d'asta, oltre il 20%.
All'uopo è da richiamare l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 223/2006, come modificato in sede di conversione con legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispone ora: nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

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Al momento la tesi appare minoritaria.






era per me? [SM=g27823]

sarà pure minoritaria, ma è quella più logica. se la lingua italiana ha ancora un significato. ed è anche quella più giusta. (W bersani)

cmq grazie per l'informazione. ogni tanto non sentirsi troppo deficienti (o deficienti da soli) aiuta... [SM=g27827]

marco panaro
00martedì 13 maggio 2008 00:58
Era per te... ma io ci andrei cauto.

E non lo dico per aver ragione, perché ero felicissimo quando facevo le gare di progettazione al solo ribasso.
Arcam
00martedì 13 maggio 2008 15:33
Lo sconto massimo del 20% sulle tariffe professionali per gli incarichi di progettazione non è più applicabile dalle stazioni appaltanti per arrivare a calcolare l’importo da porre a base d’asta. Lo ha ribadito l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con il parere n. 113 del 17 aprile 2008.

Questa è solo l’ultima delle prese di posizione istituzionali sul problema del ribasso del 20% che conferma l’orientamento già espresso sia dalla stessa Authority (determinazione 4/2007), sia dal ministero delle Infrastrutture (circolare 16 novembre 2007): entrambi si erano già occupati della questione del taglio massimo del 20% previsto da una norma del 1989 (articolo 4, comma 12-bis della legge 65) e della sua compatibilità con la norma taglia-tariffe del decreto Bersani.
Ed entrambi avevano concluso che ormai un ribasso generalizzato e automatico di questo tipo da applicare già in fase di calcolo della base d’asta fosse un principio superato dalla successione nel tempo delle norme. Il parere dell’Autorità si innesta su questa stessa scia.
[SM=g27823]

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture - Determinazione n. 4/2008 del 2 aprile 2008 - Oggetto: Realizzazione di opere pubbliche da parte di privati nell’ambito di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni

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