Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa TRENTINO ALTO ADIGE - Bolzano Sentenza del 2 aprile 2008, n. 112
Poiché, sia la legge Bersani che il codice dei contratti pubblici prevedono l'abrogazione di qualsiasi obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, il comma 4 dell'art. 92 dello stesso codice non può far rivivere limiti inderogabili di determinazione, sul libero mercato ovvero in sede di gare di appalto, dei corrispettivi per le categorie professionali interessate.
La norma come formulata al comma 4 dell'art. 92, piuttosto, può essere interpretata in modo che le stazioni appaltanti, ove decidono di utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001, non potranno ridurre i relativi importi, da porre a base d'asta, oltre il 20%.
All'uopo è da richiamare l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 223/2006, come modificato in sede di conversione con legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispone ora: nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.
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Al momento la tesi appare minoritaria.