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07/01/2006 18:43
 
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Sono perfettamente d'accordo sulle critiche agli eccessi legati all'uscita del nuovo libro di HP!

Mi permetto di dissentire, invece, sulle considerazioni espresse relativamente all'articolo 18 della Legge 300/70, meglio nota come "Statuto dei Lavoratori".
Tale articolo, infatti, non riguarda affatto la possibilità o meno di licenziare un dipendente in assenza di giusta causa (la cui disciplina è contenuta invece nelle leggi 604/66 e 108/90) bensì la cd "tutela reale del posto di lavoro" vista in contrapposizione alla cd "tutela obbligatoria".

In realtà la polemica sull'art. 18 è stata una vera e propria strumentalizzazione politica, laddove quasi nessuno era ed è a conoscenza della portata della norma: mutatis mutandis è come quando sentiamo dire che la fantasy è una lettura per bambini ...

Per chi fosse interessato, vi allego il testo dell'art. 18 e sono a disposizione per spiegarvi cosa significa e come funziona, con l'avvertenza che la mia precisazione è del tutto apolitica e che eventuali spiegazioni saranno esclusicamente di carattere tecnico-giiuridico.

Saluti.

Strider


Art. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro).

Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

[Modificato da Strider3it 07/01/2006 18.44]



_________________________________________



["Him?" said the landlord. "I don't really know. He is one of the
wandering folk -- Rangers we call them. What his right name is I've
never heard, but he's known around here as Strider."]
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